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Patente a Punti
Con le recenti modifiche al codice della strada non sono cambiate le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione e revoca della patente. Queste disposizioni continueranno ad operare nei confronti di quei conducenti che si renderanno responsabili di particolari violazioni al codice della strada.
Il sistema della patente a punti è stato posto per supportare l' azione di prevenzione ai fini della sicurezza stradale ed ha effetto afflittivo nei confronti di chi subisce la perdita di punti, infatti non determina immediatamente una misura sanzionatoria, ossia non dà luogo ad alcuna limitazione sino a che non viene raggiunta la perdita totale dei venti punti.
A tutte le patenti di qualsiasi categoria e grado, già rilasciate, ed a quelle nuove, all'atto del rilascio, viene attribuito un punteggio di venti punti. Ad ogni patentato il punteggio è annotato all' Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti.
Nel caso in cui il titolare di patente di guida mantenga intatti i venti punti e per due anni consecutivi non abbia commesso alcuna violazione comportante la perdita di punteggio, gli vengono attribuiti automaticamente due punti in più, e così per i bienni successivi fino a cinque, per un totale di dieci punti da aggiungere ai venti, con la possibilità di raggiungere il massimo di trenta punti. In caso di violazione, la perdita dei punti viene operata su quelli maturati a quella data.
Esiste una seconda forma premiale che consiste nella riacquisizione del punteggio perduto allorché, nei due anni successivi alla data di commissione della violazione che ha comportato la perdita di punteggio, il conducente non sia incorso in alcuna delle violazioni soggette a decurtazione di punteggio fino al limite di punti inferiore a venti.
(Esempio: se un conducente ha perduto due punti per omessa segnalazione di cambiamento di direzione con apposito dispositivo (art. 154, commi 5 e 8, c.d.s.) e nei due anni successivi non sia incorso in altra violazione comportante la perdita di punti, riacquista automaticamente il punteggio pieno dei venti punti).
Il punteggio previsto per la violazione commessa viene comunicato all' Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che comunica all'interessato la variazione di punteggio subita. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato del proprio punteggio telefonando al numero 848782782 del "Servizio informazione patente a punti".
Un regime speciale è stato previsto per i neopatentati, cioè per i conducenti che abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni, ai quali la decurtazione del punteggio viene attribuita in misura doppia rispetto a coloro che abbiano la patente da oltre tre anni.
La disciplina della patente a punti è stata estesa anche ai titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero ai quali la comunicazione del punteggio viene fatta nelle stesse forme e modalità previste per i titolari di patenti italiane a cura degli organi di polizia stradale ma le conseguenze sono diverse rispetto al patentato italiano quando vengono raggiunti i venti punti di penalità. Tali previsioni variano a seconda del periodo in cui vengono commesse le infrazioni:
venti punti raggiunti nell'arco di un anno comportano la inibizione alla guida di veicoli a motore (ciclomotore compreso) sul territorio italiano per due anni;
venti punti raggiunti nell'arco di due anni comportano l'inibizione alla guida degli stessi veicoli per un anno;
venti punti raggiunti in un periodo di tempo compreso tra due e tre anni comportano la inibizione alla guida per sei mesi